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Commenti: Art. 39 | Omnilex
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LFC · Legge federale sulle finanze della Confederazione
Art. 39
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611.0
LFC
Federal Act
1 mag 2006
Fonte originale
Il Consiglio federale adotta le misure necessarie per:
proteggere il patrimonio della Confederazione;
assicurare l’impiego appropriato dei fondi secondo i principi dell’articolo 12 capoverso 4;
evitare o scoprire errori e irregolarità nella tenuta dei conti;
garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti e l’affidabilità del rendiconto.
A tal fine il Consiglio federale tiene conto della situazione di rischio e del rapporto costi/utilità.
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