In virtù della presente legge le unità amministrative seguenti possono fornire prestazioni commerciali a terzi:
la Centrale viaggi della Confederazione;
il Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica;
l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione.
Le unità amministrative autorizzate possono fornire prestazioni commerciali se queste:
sono strettamente correlate ai compiti principali;
non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
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