Sempre che la legislazione speciale non disponga altrimenti e fatte salve le disposizioni qui appresso, la procedura di selezione per la delega di compiti federali, per la quale sono disponibili più beneficiari ed è concessa un’indennità, è retta dalle disposizioni della legge federale del 21 giugno 20191sugli appalti pubblici per gli appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali.
L’avvio della procedura di selezione è pubblicato nel Foglio federale conformemente all’articolo 13 capoverso 1 lettera g della legge del 18 giugno 20042sulle pubblicazioni ufficiali. La procedura di selezione si conclude con la notifica di una decisione a tutti i partecipanti. La protezione giuridica è retta dall’articolo 35 capoverso 1 della presente legge.
La delega e l’indennità successive a una procedura di selezione conclusa con decisione passata in giudicato sono rette dagli articoli 14–40 della presente legge.