Se i Cantoni concedono aiuti finanziari o indennità di diritto federale in virtù della legislazione speciale, le autorità federali possono emanare direttive per assicurare una prassi uniforme e l’eguaglianza di trattamento.
Sentiti i Cantoni, le autorità federali stabiliscono i contingenti delle prestazioni, concesse soltanto nei limiti dei crediti stanziati o quelle per cui il richiedente non può far valere diritto alcuno (art. 13). I Cantoni stabiliscono gli ordini di priorità.
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