Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l’autorità competente esige la restituzione dell’aiuto finanziario. L’importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.
Nel caso di alienazione, l’autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l’acquirente soddisfa i presupposti per l’aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.
Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all’autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.
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