Se il richiedente o il beneficiario viola l’obbligo di informare di cui all’articolo 11 capoversi 2 e 31, l’autorità competente può negargli l’assegnazione o il versamento di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.
Se una fattispecie penale della presente sezione risulta adempiuta, oppure se è violato l’obbligo di informare secondo l’articolo 11 capoverso 32, l’autorità competente può escludere temporaneamente dall’aiuto finanziario le persone fisiche colpevoli o le persone giuridiche da esse rappresentate.