641.101OTBFederal Council Ordinance1 lug 1974Fonte originale
Le tasse e gli interessi pagati che non sono stati fissati con decisione dell’AFC sono restituiti non appena stabilito che non erano dovuti.
Se una tassa non dovuta è stata trasferita, la restituzione è accordata soltanto se si stabilisce che la persona alla quale la tassa è stata trasferita sarà la beneficiaria della restituzione.
Se il richiedente adduce fatti dai quali risulta che era dovuta un’altra imposta federale, anche se questa nel frattempo si è prescritta, la restituzione è accordata soltanto per l’importo eccedente tale imposta.
Il diritto alla restituzione si prescrive cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel quale è stato fatto il pagamento.
Le disposizioni della LTB e della presente ordinanza relative alla riscossione delle tasse sono applicabili per analogia; se il richiedente non soddisfa i suoi obblighi di fornire informazioni, e se il diritto alla restituzione non può essere determinato mancando le informazioni chieste dall’AFC, la richiesta è allora respinta.
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