641.411.1OIBirFederal Council Ordinance1 lug 2007Fonte originale
(art. 4 lett. a LIB)
È considerato stabilimento di fabbricazione l’insieme dei locali strutturalmente uniti, nei quali si trovano gli impianti necessari per fabbricare, trattare, travasare e immagazzinare la birra.
Gli stabilimenti nei quali la birra è lavorata o trasformata in modo da modificare il tenore di mosto iniziale o la quantità di birra sono equiparati agli stabilimenti di fabbricazione.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.