(art. 25 cpv. 4 e art. 31 LIB)
- Il Dipartimento federale delle finanze determina l’importo entro il quale non è riscosso alcun interesse moratorio.
- Su richiesta, l’UDSC può rinunciare alla riscossione dell’interesse moratorio se il pagamento comporta notevoli difficoltà economiche o sociali per il fabbricante.