(art. 13 cpv. 2 lett. a LIB)
- È considerata destinata al consumo personale la birra fabbricata da un privato e consumata gratuitamente da quest’ultimo, dalla sua famiglia o dai suoi ospiti.
- La fabbricazione di birra da parte di membri di un’associazione in impianti appartenenti a quest’ultima, e destinata esclusivamente al consumo personale gratuito, è equiparata alla fabbricazione da parte di privati.
- La quantità di birra esente dall’imposta destinata al consumo personale ammonta al massimo a 400 litri per stabilimento di fabbricazione e per anno civile; essa ascende ad 800 litri per anno civile per gli stabilimenti di fabbricazione su base associativa.