È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in pericolo l’esecuzione della convenzione applicabile e della presente legge:
- contravvenendo all’obbligo di iscriversi secondo l’articolo 3;
- contravvenendo all’obbligo di presentare distinte e conteggi, di fornire informazioni e di esibire documenti giustificativi nella procedura di riscossione del pagamento unico, dell’imposta liberatoria o del pagamento liberatorio oppure nella trasmissione di comunicazioni;
- allestendo un conteggio inesatto o trasmettendo informazioni errate in quanto persona tenuta al pagamento unico, all’imposta liberatoria o al pagamento liberatorio o a trasmettere comunicazioni;
- contravvenendo all’obbligo di corretta gestione e conservazione dei libri di commercio e dei documenti giustificativi; è fatto salvo il perseguimento penale secondo l’articolo 166 CP1;
- intralciando, impedendo o rendendo impossibile il regolare svolgimento di una verifica contabile o di un altro controllo ufficiale; è fatto salvo il perseguimento penale secondo gli articoli 285 e 286 CP;
- contravvenendo alle esigenze in materia di trasferimento del pagamento unico, dell’imposta liberatoria o del pagamento liberatorio o in materia di trasmissione delle comunicazioni.