(art. 2 LAlc)
Nella presente ordinanza s’intende per:
1. i prodotti definiti nella legislazione sulle derrate alimentari come birra, vino, sidro o vino di frutta non contenenti più del 15 per cento di volume di alcol, senza aggiunta di bevande distillate,
2. i vini naturali di uve fresche non contenenti più del 18 per cento di volume di alcol, senza aggiunta di bevande distillate;
e. agricoltore : gestore ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 19981sulla terminologia agricola che dirige un’azienda di almeno un ettaro di superficie agricola utile, oppure di almeno 50 are in caso di colture speciali o di almeno 30 are in caso di vigneti in zone di forte pendenza o in zone terrazzate;
f. distilleria agricola : distilleria domestica conformemente all’articolo 14 LAlc;
g. produttore professionale : titolare di un’azienda commerciale la cui produzione annua supera regolarmente i 200 litri di alcol puro;
h. piccolo produttore: persona la cui produzione non supera i 200 litri di alcol puro all’anno.
RS 910.91 ↩
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