680.11OAlcFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il credito fiscale sorge:
per i produttori professionali e i piccoli produttori, al momento della produzione;
per gli agricoltori con o senza fabbisogno personale limitato in franchigia d’imposta, al momento della consegna;
per gli agricoltori con fabbisogno personale limitato in franchigia d’imposta, per le quantità impiegate che superano la franchigia, al momento della fatturazione;
per le persone che importano bevande distillate, al momento dell’inizio dell’obbligazione doganale conformemente all’articolo 69 della legge del 18 marzo 2005^1^sulle dogane.
Il credito fiscale è esigibile dal momento in cui sorge.
Il termine di pagamento scade generalmente dopo 30 giorni; per i depositi fiscali per i quali è stata fornita una garanzia il termine scade dopo 60 giorni.
Sono fatte salve le disposizioni sui depositi fiscali e sull’autorizzazione d’impiego.