(art. 32 cpv. 1, 2 e 3 lett. b LAlc)
- L’UDSC rilascia un’autorizzazione d’impiego se:
- l’impiego è di natura commerciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 LAlc o a scopo di ricerca;
- l’impiego avviene:
1. ai fini della fabbricazione di prodotti esenti da imposta; o
2. in processi non finalizzati alla produzione di bevande o generi di consumo;
c. sono fornite le garanzie necessarie; e
d. è garantita la tracciabilità del processo produttivo.
- L’autorizzazione d’impiego stabilisce le condizioni per l’impiego e i controlli.
- Può essere rilasciata per un periodo limitato e può essere vincolata a oneri.
- Non è trasferibile.