(art. 31 cpv. 2 LAlc) I cambiamenti che riguardano la persona responsabile per la denaturazione o l’attività commerciale e che si ripercuotono sull’autorizzazione per la denaturazione, segnatamente i cambiamenti apportati a processi produttivi, edifici, impianti o installazioni, devono essere notificati preventivamente.
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