680.11OAlcFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
(art. 31 cpv. 2 LAlc)
Le persone che non sono titolari di un’autorizzazione per la denaturazione possono chiedere all’UDSC l’autorizzazione per un’unica denaturazione.
La domanda deve essere presentata all’UDSC con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.
Nella domanda occorre indicare:
i prodotti da denaturare;
le sostanze denaturanti previste;
la quantità dei prodotti da denaturare;
il processo di denaturazione e le installazioni disponibili.
Chiunque presenti una domanda per un’unica denaturazione deve procurarsi le sostanze denaturanti, fornire gli adeguati strumenti di misurazione e adottare le necessarie misure di sicurezza. L’UDSC stabilisce l’ulteriore modo di procedere.
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