680.11OAlcFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
(art. 16 LAlc)
Gli agricoltori sono tassati per la quantità di bevande spiritose ceduta dietro pagamento o gratuitamente a terzi o per la quale essi non possono far valere un fabbisogno personale in franchigia d’imposta.
Gli agricoltori con o senza fabbisogno personale limitato in franchigia d’imposta hanno l’obbligo di notificare all’UDSC qualsiasi consegna.
Se nel corso dell’anno contabile vengono ceduti più di 50 litri di bevande spiritose imponibili, la notifica ai fini dell’imposizione avviene alla fine di ogni mese in cui tale quantità è raggiunta o superata. Le quantità inferiori a 50 litri sono assoggettate alla fine dell’anno contabile.
Per gli agricoltori con fabbisogno personale limitato in franchigia d’imposta, l’imposizione delle bevande spiritose impiegate che superano la quantità non assoggettata all’imposta avviene alla fine dell’anno contabile.
Se la persona assoggettata all’imposta non adempie più i requisiti legali previsti per gli agricoltori nell’articolo 1 lettera e, l’imposizione avviene sino alla fine dell’anno contabile in questione.
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