(art. 69 cpv. 3 e 4 LAlc)
- Su richiesta l’UDSC può concedere una proroga alle persone assoggettate all’imposta che non sono in grado di pagare per tempo la somma dovuta.
- Se la riscossione della somma dovuta risulta troppo gravosa per le condizioni della persona assoggettata all’imposta, su richiesta può essere concesso un condono parziale o intero. Alla richiesta devono essere allegati documenti che comprovino la situazione finanziaria (sostanza, reddito, debiti).
- La concessione della proroga o del condono può essere vincolata a condizioni speciali, come la prestazione di garanzie o la rinuncia temporanea a produrre bevande distillate. Se queste condizioni non sono osservate, le agevolazioni concesse possono essere revocate.