(art. 43 LAlc)
L’UDSC promuove il coordinamento fra i Cantoni nel disciplinamento del commercio al minuto, segnatamente:
- sostiene la collaborazione fra Confederazione e Cantoni come pure fra i Cantoni stessi;
- migliora l’informazione reciproca;
- provvede affinché i Cantoni applichino uniformemente le prescrizioni federali concernenti le bevande distillate;
- consiglia i Cantoni nelle questioni giuridiche afferenti il commercio al minuto di bevande distillate.