La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale per i seguenti compiti:
consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;
messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;
informazione del pubblico.
Essa può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.
Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che:
operano nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale; e
secondo i loro statuti perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di percorsi pedonali e sentieri; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.
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