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Art. 12

704LPSFederal Act1 gen 1987Fonte originale
  1. La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale per i seguenti compiti:
    1. consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;
    2. messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;
    3. informazione del pubblico.
  2. Essa può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.
  3. Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che:
    1. operano nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale; e
    2. secondo i loro statuti perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di percorsi pedonali e sentieri; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

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