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Art. 15

704LPSFederal Act1 gen 1987Fonte originale
  1. I Cantoni provvedono affinché i piani, giusta l’articolo 4 capoverso 1, siano allestiti entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
  2. Il Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni.

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