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Art. 8

704LPSFederal Act1 gen 1987Fonte originale
  1. Per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri, Confederazione e Cantoni si rivolgono ad organizzazioni private che promuovono soprattutto percorsi pedonali e sentieri (organizzazioni private specializzate).
  2. Essi possono delegare a queste organizzazioni determinati compiti.

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