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Art. 9a

704LPSFederal Act1 gen 1987Fonte originale
  1. I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di percorsi pedonali e sentieri.
  2. Il servizio tecnico della Confederazione preposto ai percorsi pedonali e ai sentieri può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

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