Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali1, le necessarie opere di protezione contro le forze della natura secondo l’articolo 31 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese per le opere di protezione sono indennizzate mediante i contributi globali.
Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 Cost. (RS 101 ). ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.