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Art. 20a
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Art. 20a
730.01
OEn
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
L’UFE può pubblicare un bando di gara separato per una misura specifica se:
non viene attuata o viene attuata solo in misura esigua nell’ambito dei bandi di gara di cui all’articolo 19; e
si può attuare in modo standardizzato e scalabile nell’ambito di programmi a livello nazionale.
L’UFE si basa sull’efficacia rispetto ai costi dei precedenti bandi di gara di cui all’articolo 19.
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