Per la restituzione delle garanzie per la geotermia si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 19901sui sussidi (LSu).
Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi e permetta di conseguire un utile, l’UFE può disporre la restituzione parziale o totale delle garanzie per la geotermia prestate.
Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a: