L’organo d’esecuzione addebita con cadenza almeno trimestrale ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto il supplemento rete in funzione dell’elettricità prelevata dai consumatori finali e lo versa immediatamente nel Fondo per il supplemento rete.1
Se, in base alla regola di cui all’articolo 38 LEne, risulta una modifica del fabbisogno di mezzi di almeno 0,05 ct./kWh, il DATEC presenta al Consiglio federale una domanda di ridefinizione del supplemento rete. In tale domanda indica le modalità con cui il supplemento è presumibilmente ripartito tra i singoli tipi di utilizzo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913). ↩
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