L’UFE valuta, d’ufficio o su richiesta, l’adeguamento della convenzione sugli obiettivi.
Esso valuta l’adeguamento in ogni caso se:
il grado di efficienza energetica del consumatore finale si colloca almeno per il 10 per cento al di sotto o al di sopra dell’obiettivo di efficienza fissato per l’anno in questione; e
lo scarto rispetto all’obiettivo di efficienza energetica è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi e il cambiamento non è di natura transitoria, in particolare se riguarda una fondamentale e duratura trasformazione della struttura o dell’attività imprenditoriale del consumatore finale.
Il consumatore finale deve informare immediatamente l’UFE in caso di cambiamenti delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi.
Un eventuale adeguamento della convenzione sugli obiettivi ha effetto retroattivo dall’inizio dell’anno in cui la modifica ha prodotto i suoi effetti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.