Il consumatore finale può presentare all’UFE una domanda di versamento mensile per l’anno contabile in corso. Tale domanda vale anche per i successivi anni contabili. Essa deve contenere le informazioni e i documenti di cui all’articolo 42 capoverso 2 lettere a, c e d, qualora essi non siano già stati presentati unitamente alla domanda di rimborso.
In caso di versamento mensile è versato l’80 per cento del rimborso atteso nell’anno contabile in corso. L’ammontare del versamento mensile è calcolato secondo l’allegato 6 numero 2.
Dopo l’approvazione della domanda sono versati:
l’80 per cento del rimborso atteso per l’ultimo anno contabile concluso;
l’importo calcolato secondo il capoverso 2 per i mesi dell’anno contabile in corso trascorsi fino all’approvazione della domanda.
L’UFE può adeguare in ogni momento i versamenti mensili se:
cambiano i parametri rilevanti ai fini del loro calcolo;
nell’anno contabile in corso il consumo di energia elettrica del consumatore finale diverge in misura considerevole dal consumo dell’ultimo anno contabile concluso.
Se cambiano i parametri di cui al capoverso 4, in particolare la quantità di elettricità acquistata, il consumatore finale deve notificarlo immediatamente all’UFE.
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