Deve annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi:
cede il plusvalore ecologico di un combustibile o carburante cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio;
cede la quantità di combustibile o carburante gassoso cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio e non la immette nella rete del gas svizzera; o
riguardo alla quantità di combustibile o carburante cui la garanzia di origine fa riferimento:
1. la utilizza per il consumo proprio,
2. la converte in un altro vettore energetico,
3. la esporta in un Paese che non riconosce le garanzie di origine svizzere.
Deve inoltre annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi la utilizza come prova per l’utilizzo di combustibili o carburanti:
nel quadro dei fattori di riduzione del CO2per i parchi veicoli nuovi mediante l’utilizzo di carburanti sintetici rinnovabili secondo l’articolo 11a della legge del 23 dicembre 20111sul CO2;
nel quadro dell’obbligo di compensazione secondo l’articolo 28b della legge sul CO2; o
nel quadro dell’obbligo di fornitura e di miscelazione di carburanti a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili secondo l’articolo 28f della legge sul CO2.
L’annullamento deve essere effettuato entro la fine di ogni trimestre.
Chi utilizza una garanzia di origine rilasciata sulla base di certificati esteri per gas rinnovabili nel mercato del calore volontario deve annullarla entro un anno.