La Confederazione sostiene la formazione e la formazione continua delle persone incaricate dei compiti previsti dalla legge e dalla presente ordinanza, in particolare attraverso:
contributi ad attività organizzate dai Cantoni e dai Comuni o da organizzazioni;
attività organizzate dall’UFE.
In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni formative, essa può sostenere la formazione professionale e la formazione continua degli specialisti dell’energia, segnatamente con i mezzi seguenti:
l’elaborazione di un’offerta di corsi per la formazione e la formazione continua;
la preparazione di materiale didattico;
la formazione continua degli insegnanti;
lo sviluppo e la gestione di un sistema d’informazione.
La promozione di corsi di formazione e di formazione continua individuali è esclusa.
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