La Confederazione promuove misure secondo l’articolo 50a LEne se queste soddisfano:
a. le condizioni di cui all’allegato 6a numero 1 quando un impianto di riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale o elettrico a resistenza fisso viene sostituito con:
1. un impianto di riscaldamento a legna automatico,
2. una pompa di calore aria/acqua,
3. una pompa di calore salamoia/acqua o una pompa di calore acqua/acqua, o
4. un allacciamento a una rete di teleriscaldamento;
b. le condizioni di cui all’allegato 6a numero 2 quando viene installato un impianto di collettore solare termico o viene ampliato un impianto di collettore solare termico esistente;
c. le condizioni di cui all’allegato 6a numero 3 quando un riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale o elettrico a resistenza decentralizzato privo di sistema idraulico di distribuzione del calore viene sostituito con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili dotato di un sistema idraulico di distribuzione del calore;
d. le condizioni di cui all’allegato 6a numero 4 quando l’efficienza energetica dell’involucro dell’edificio viene migliorata in maniera globale.
L’articolo 57 capoverso 1 si applica per analogia.
Non vengono promosse le misure secondo l’articolo 57 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle secondo l’articolo 104 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 novembre 20121sul CO2.
I Cantoni possono escludere dalla promozione al massimo una delle misure di cui all’allegato 6a numeri 1 e 2.