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Commenti: Art. 72 | Omnilex
Law
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Art. 72
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Art. 72
730.01
OEn
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
L’organo d’esecuzione redige per ogni anno civile un preventivo dei costi di esecuzione previsti e degli introiti da essa derivanti.
Esso allestisce tale preventivo sulla base di un catalogo delle prestazioni.
Il preventivo deve essere allestito in modo chiaro quanto all’utilizzazione prevista dei mezzi.
Il preventivo e il catalogo delle prestazioni per il successivo anno civile vanno presentati per approvazione all’UFE entro il 31 ottobre.
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