Le disposizioni relative all’etichettatura dell’elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell’anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente.
L’etichettatura dell’elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all’anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente.
Il mix del fornitore può essere pubblicato per l’anno di fornitura 2018 entro la fine del 2019 secondo l’articolo 4 capoverso 3.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913). ↩
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