Costruzioni e impianti, finalizzati ad accertare l’adeguatezza dell’ubicazione dei grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne (impianti di prova) possono essere edificati o modificati senza autorizzazione edilizia per una durata non superiore a 24 mesi.
Il committente notifica all’autorità competente gli impianti di prova di cui al capoverso 1 prima di iniziare i lavori, consegnando la seguente documentazione:
la configurazione prevista per le prove;
le questioni da chiarire in relazione all’impianto di prova;
una documentazione fotografica dei luoghi prima dell’edificazione dell’impianto di prova.
Terminate le prove, il committente smantella completamente l’impianto e ripristina immediatamente la situazione originaria, fornendone la relativa prova all’autorità.
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