I Cantoni e i servizi federali notificano immediatamente per iscritto all’UFE:
il deposito pubblico di una domanda;
la concessione di un’autorizzazione di prima istanza;
il passaggio in giudicato di un’autorizzazione;
la messa in esercizio di un impianto o di parti di un impianto;
il ritiro di una domanda e la rinuncia a un’autorizzazione.
La notifica deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni:
l’ubicazione del grande impianto fotovoltaico;
la produzione di elettricità annua attesa, la produzione di elettricità attesa nel semestre invernale e la potenza prevista o realizzata del grande impianto fotovoltaico.
L’UFE allestisce un elenco accessibile al pubblico con le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 e lo aggiorna costantemente.
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