I servizi federali competenti, nonché gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni possono comunicarsi dati vicendevolmente e comunicarne alle autorità di vigilanza per quanto necessario all’esecuzione della presente legge.
L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare inoltra all’Ufficio federale della cibersicurezza le notifiche riguardanti un ciberattacco effettuato contro un impianto nucleare e adempienti le condizioni di cui all’articolo 74d della legge del 18 dicembre 20201sulla sicurezza delle informazioni.2
Introdotto dalla cifra II n. 3 della LF del 29 set. 2023 sulla sicurezza (Introduzione dell’obbligo di segnalare ciberattacchi a infrastrutture critiche, in vigore dal 1° apr. 2025 (FF 2023 84;RU 2024 257; 2025 168,;173). ↩
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