Le autorità della Confederazione competenti per l’esecuzione, per il controllo, per la prevenzione dei reati o per il procedimento penale possono collaborare con le autorità competenti estere, nonché con organizzazioni e organi internazionali e coordinare le indagini, nella misura in cui sia necessario per l’esecuzione della presente legge o di prescrizioni estere corrispondenti e sempre che le autorità estere o le organizzazioni o gli organi internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o a un corrispondente obbligo di segretezza.
Esse possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché alle organizzazioni o agli organi internazionali di trasmettere loro i dati necessari. Per ottenerli possono comunicare loro dati su:
la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo di utilizzazione, nonché il destinatario di beni nucleari e di scorie radioattive;
le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura, all’intermediazione o al finanziamento di beni nucleari e di scorie radioattive;
il decorso finanziario dell’affare;
incidenti e altri eventi rilevanti per la sicurezza.
Se lo Stato estero garantisce la reciprocità, esse possono inoltre comunicare di moto proprio o su domanda all’autorità estera i dati di cui al capoverso 2, se quest’ultima assicura che tali dati:
sono elaborati soltanto per scopi che corrispondono alla presente legge; e
sono utilizzati in un procedimento penale giudiziario soltanto se procurati conformemente alle disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale.
Esse possono comunicare i dati anche a organizzazioni o a organi internazionali alle condizioni del capoverso 3; in tal caso si può rinunciare all’esigenza della reciprocità.
Sono fatte salve le disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
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