Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali bilaterali concernenti:
la manipolazione di beni nucleari e scorie radioattive;
provvedimenti di sicurezza esterna e di controllo per beni nucleari e scorie radioattive;
lo scambio di informazioni sulla costruzione e sull’esercizio di impianti nucleari.
Nei limiti dei crediti stanziati il Consiglio federale può concludere accordi concernenti la partecipazione ai progetti internazionali di cui all’articolo 87.
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