L’autorizzazione di massima può essere rilasciata se:
può essere garantita la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente;
non vi si oppone nessun altro motivo previsto dalla legislazione federale, segnatamente relativo alla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio e alla pianificazione del territorio;
vi è una concezione per la disattivazione o per la fase di osservazione e la chiusura dell’impianto;
è fornita la prova dello smaltimento delle scorie radioattive prodotte;
la sicurezza esterna della Svizzera non è toccata;
non vi si oppongono obblighi di diritto internazionale;
per quanto concerne i depositi in strati geologici profondi, i risultati delle indagini geologiche confermano che il sito è adeguato.
L’autorizzazione di massima è rilasciata a società anonime, cooperative e persone giuridiche di diritto pubblico. Un’impresa estera deve avere una succursale iscritta nel registro di commercio. Nella misura in cui non vi si oppongano obblighi internazionali, il Consiglio federale può rifiutare l’autorizzazione di massima a un’impresa organizzata secondo il diritto estero, se lo Stato sede dell’impresa non concede la reciprocità.
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