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Commenti: Art. 14 | Omnilex
Law
/
Art. 14
Art. 13
Art. 15
Art. 14
732.1
LENu
Federal Act
1 gen 2005
Fonte originale
L’autorizzazione di massima stabilisce:
il titolare dell’autorizzazione;
l’ubicazione;
lo scopo dell’impianto;
le caratteristiche del progetto;
l’irradiazione massima ammessa per le persone nei dintorni dell’impianto;
inoltre, per i depositi in strati geologici profondi:
1. i criteri secondo cui un’area di deposito prevista è esclusa perché inadeguata, 2. un’area provvisoria di protezione.
Sono considerate caratteristiche del progetto la grandezza e la posizione approssimative delle costruzioni più importanti, nonché segnatamente:
nel caso di reattori nucleari, il sistema di reattori, la categoria di potenza e il sistema principale di raffreddamento;
nel caso di depositi di materiali nucleari o di scorie radioattive, le categorie di materiale depositato e la capacità massima del deposito.
Il Consiglio federale stabilisce il termine per la presentazione della domanda di costruzione. In casi motivati può prorogare tale termine.
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