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Commenti: Art. 33 | Omnilex
Law
/
Art. 33
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Art. 34
Art. 33
732.1
LENu
Federal Act
1 gen 2005
Fonte originale
La Confederazione smaltisce:
le scorie radioattive fornite secondo l’articolo 27 capoverso 1 LRaP
1
;
le rimanenti scorie radioattive a spese del fondo di smaltimento, se chi è tenuto allo smaltimento non adempie i suoi obblighi.
La Confederazione può a questo scopo:
partecipare a indagini geologiche o svolgerne essa stessa;
partecipare alla costruzione e all’esercizio di un impianto di smaltimento o costruire e gestire essa stessa un impianto siffatto.
Footnotes
RS
814.50
↩
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