Gli articoli 6–11 si applicano per analogia alla manipolazione di scorie radioattive al di fuori di impianti nucleari.
Per l’importazione di scorie radioattive non prodotte in Svizzera, ma da smaltire in Svizzera, la licenza può essere eccezionalmente rilasciata se le condizioni di cui all’articolo 7 sono soddisfatte e se:
la Svizzera ha acconsentito in un accordo internazionale all’importazione, a scopo di smaltimento, delle scorie radioattive;
in Svizzera vi è un impianto di smaltimento adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica a livello internazionale;
gli Stati di transito hanno acconsentito al transito;
il destinatario ha convenuto in modo vincolante con lo speditore, e con il consenso dello Stato d’origine, che lo speditore riprenderà se necessario le scorie radioattive.
Per l’esportazione di scorie radioattive a scopo di condizionamento la licenza è rilasciata se le condizioni di cui all’articolo 7 sono soddisfatte e se:
lo Stato destinatario ha acconsentito in un accordo internazionale all’importazione, a scopo di condizionamento, delle scorie radioattive;
nello Stato destinatario vi è un impianto di smaltimento adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica a livello internazionale;
gli Stati di transito hanno acconsentito al transito;
lo speditore ha convenuto in modo vincolante con il destinatario, e con il consenso dell’autorità designata dal Consiglio federale, che riprenderà le scorie radioattive condizionate, quelle derivanti dal condizionamento, nonché, se del caso, quelle non ancora condizionate.
Per l’esportazione di scorie radioattive a scopo di immagazzinamento, la licenza può essere eccezionalmente rilasciata se le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a–c sono soddisfatte e se lo speditore ha convenuto in modo vincolante con il destinatario, e con il consenso dell’autorità designata dal Consiglio federale, che le riprenderà se necessario.
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