Per i depositi in strati geologici profondi la licenza d’esercizio è rilasciata se le condizioni secondo l’articolo 20 capoverso 1 sono soddisfatte e se:
le informazioni raccolte durante la costruzione confermano l’idoneità del sito;
il recupero delle scorie radioattive è possibile senza grosse difficoltà fino all’eventuale chiusura.
La licenza d’esercizio stabilisce l’area di protezione definitiva del deposito in strati geologici profondi.
Essa stabilisce esigenze, in particolare valori limite per la radioattività delle scorie da depositare. Per l’immagazzinamento dei diversi tipi di scorie occorre il nullaosta delle autorità di vigilanza.
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