Il Consiglio federale può obbligare il titolare della licenza d’esercizio per un deposito in strati geologici profondi a prendere a carico le scorie radioattive provenienti dalla Svizzera, contro versamento di indennità che coprano i costi, per quanto tali scorie corrispondano alle esigenze definite nella licenza d’esercizio.
Il titolare della licenza tiene una documentazione completa sulle conoscenze acquisite fino al termine della fase di osservazione ed essenziali per la sicurezza, sui piani del deposito in strati geologici profondi e sull’inventario delle scorie radioattive.
Finché il deposito in strati geologici profondi sottostà alla legislazione sull’energia nucleare, la società esercente può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento.
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