L’autorità concedente può trasferire un’autorizzazione, purché il nuovo titolare ne adempia le condizioni.
L’autorizzazione di massima per una centrale nucleare può essere trasferita se inoltre il titolare attuale ha garantito la copertura dei costi di disattivazione e di smaltimento conformemente alla durata dell’esercizio.
Per il trasferimento dell’autorizzazione di massima è competente il Consiglio federale. Esso chiede previamente il parere del Cantone di sito.
Con l’autorizzazione di massima sono trasferite anche la licenza di costruzione e la licenza d’esercizio. La licenza di costruzione e la licenza d’esercizio non possono essere trasferite da sole.
Nella procedura per il trasferimento dell’autorizzazione di massima soltanto il richiedente e il titolare attuale hanno qualità di parte. Si applicano le disposizioni della PA1.
Le licenze per la manipolazione di beni nucleari e scorie radioattive non sono trasferibili.