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Commenti: Art. 67 | Omnilex
Law
/
Art. 67
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Art. 68
Art. 67
732.1
LENu
Federal Act
1 gen 2005
Fonte originale
L’autorità concedente revoca l’autorizzazione se:
le condizioni per il rilascio non sono o non sono più adempiute;
nonostante diffida il titolare dell’autorizzazione non si conforma a un onere o a un provvedimento deciso.
La decisione di revoca dell’autorizzazione di massima compete al Consiglio federale.
La decisione del Consiglio federale sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale.
Con l’autorizzazione di massima sono revocate anche la licenza di costruzione e quella d’esercizio.
Alla revoca dell’autorizzazione di massima si applicano le disposizioni della PA
1
.
Footnotes
RS
172.021
↩
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