Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per:
il rilascio, il trasferimento, la modifica, l’adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze;
l’allestimento di perizie;
l’esercizio della vigilanza;
lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell’ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari.
Per la copertura dei costi dell’attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L’importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
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