Il titolare della licenza indennizza integralmente il Cantone se per le indagini geologiche secondo l’articolo 35, per un deposito in strati geologici profondi o per un’area di protezione sono esercitate regalie cantonali.
Un indennizzo integrale secondo il capoverso 1 deve essere versato anche nei casi in cui la costruzione di una centrale nucleare comporti l’utilizzazione di diritti d’acqua cantonali.
Se non può essere concordato, l’indennizzo è stabilito dalla Commissione di stima conformemente all’articolo 64 LEspr1.2