è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.1 2. Chiunque in tal modo causa scientemente un pericolo per la vita o la salute di un numero elevato di persone o per la proprietà altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.2 3. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.3
Nuovo testo della comminatoria giusta la cifra I n. 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
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